Pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 14 del 1 aprile 2016 la D.D. 10 marzo 2016 n. 129 "Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 214 e s.m.i.. Organismo nocivo Popillia japonica. Definizione delle prescrizioni per le aziende produttrici di piante destinate alla commercializzazione in vaso o con pane di terra e per le aziende produttrici di tappeti erbosi, ricadenti nelle zone delimitate con la Determinazione dirigenziale n. 815 del 02/02/2016.".
Sull’argomento emessa dal Settore Fitosanitario della Direzione Agricoltura la D.D. 30 marzo 2016 n. 189 "Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 214 e s.m.i.. Organismo nocivo Popillia japonica. Definizione delle prescrizioni per le opere di movimento terra da scavo nei comuni ricadenti nelle zone infestate delimitate con la Determinazione dirigenziale n. 815 del 02/02/2016.".
Dalle determinazioni di cui sopra emergono essere coinvolte le seguenti zone:
- zone infestate: Bellinzago Novarese, Cameri, Galliate, Marano Ticino, Mezzomerico, Oleggio e Pombia;
- zone cuscinetto: Agrate Conturbia, Bogogno, Borgo Ticino, Caltignana, Castelletto Sopra Ticino, Divignano, Momo, Novara, Romentino, San Pietro Mosezzo, Suno, Trecate, Vaprio d’Agogna e Varallo Pombia.
In particolare le zone infestate sono tenute a riportare negli atti autorizzativi emessi per i richiedenti che intendono effettuare opere di movimento terra e preparazione:
Pertanto in tali casi il proponente dovrà provvedere come disposto dalla D.D. regionale, affinchè il Comune possa comunicare al settore delle larve regionali tutti gli interventi di movimentazione del suolo, il quale potrà effettuare gli opportuni controlli.