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Strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale

Nel corso del procedimento, ai sensi dell’ Art. 10 L. 7 agosto 1990 n. 241 l’interessato può:

prendere visione degli atti del procedimento, salvo quanto previsto dall’articolo 24 della medesima legge;
presentare memorie scritte e documenti, che l’amministrazione ha l’obbligo di valutare ove siano pertinenti all’oggetto del procedimento.

Nei confronti del provvedimento finale a contenuto negativo è possibile esperire, alternativamente:

ricorso giurisdizionale innanzi al TAR della Regione , ai sensi del Codice del processo amministrativo ( D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104 ), entro 60 giorni dalla data di notificazione o della pubblicazione o di piena conoscenza del provvedimento stesso, fatti salvi i maggiori termini di cui all’articolo 41, comma 5, del Codice del processo amministrativo;
ricorso amministrativo straordinario innanzi al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni dalla data di notificazione o della pubblicazione o di piena conoscenza del provvedimento, ai sensi dell’art. 8 e ss del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199 .

Nei casi in cui il procedimento sia iniziato ad istanza di parte (domanda), ad esclusione dei casi di silenzio qualificato (tra cui il silenzio assenso ex Art. 20 L. 7 agosto 1990 n. 241 ), decorso inutilmente il termine per la conclusione del procedimento ai sensi dell’ Art. 2 L. 7 agosto 1990 n. 241 , l’interessato può rivolgersi, ai sensi dell’ Art. 28 D.L. 21 giugno 2013 n. 69 (convertito con L. 9 agosto 2013 n. 98 ) entro 20 giorni, al soggetto cui è attribuito “il potere sostitutivo in caso di inerzia” affinché, entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto, concluda il procedimento oppure liquidi 30 euro per ogni giorno di ritardo, fino ad un massimo di 2.000 euro. Il potere sostitutivo in caso di inerzia può anche essere esercito dal soggetto individuato dall’organo di governo nell’ambito delle figure apicali dell’amministrazione o una unità organizzativa. Nel caso in cui anche il responsabile del potere sostitutivo non provveda a emanare il provvedimento oppure non liquidi l’indennizzo, l’interessato può proporre ricorso ai sensi dell’art. 117 del codice del processo amministrativo di cui all’Allegato 1 al D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104 s.m.i., oppure, ricorrendone i presupposti, dell’art. 118 dello stesso codice.

Ai sensi del comma 6-ter dell’ Art. 19 L. 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i., la segnalazione certificata di inizio attività, la denuncia e la dichiarazione di inizio attività non costituiscono provvedimenti taciti direttamente impugnabili. Gli interessati possono sollecitare l’esercizio delle verifiche spettanti all’amministrazione e, in caso di inerzia, esperire esclusivamente l’azione di cui all’art. 31, commi 1, 2 e 3 del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104 .

Ultima modifica: 22 Ottobre 2021 alle 16:25

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